STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “AMICI DELL’ISONZO” CON SEDE IN GORIZIA



DENOMINAZIONE, SEDE E FINALITA’

Articolo 1

E’ costituita l’Associazione “AMICI DELL’ISONZO”.

Articolo 2

L’Associazione ha sede in Gorizia, via Morelli n. 24.

Articolo 3
Finalità dell’Associazione sono:
- promuovere la cultura della pace e della solidarietà fra i popoli e il rifiuto della violenza;
- sviluppare i rapporti di amicizia a livello internazionale, in particolare con il popolo ungherese;
- rafforzare i sentimenti di rifiuto della guerra come strumento per la soluzione delle controversie;
- l’omaggio alle vittime delle guerre ed in particolare ai Caduti della Grande Guerra;
- la collaborazione culturale e l’assistenza tecnico-logistica alle attività svolte dall’ “Isonzo Barati Kor” di Gyor.
L’Associazione non ha fine di lucro, opera – in un clima di libero dibattito e di reciproca stima e comprensione – nel pieno rispetto delle varie culture e tradizioni, è indipendente dai partiti e dai sistemi ideologico-politici.

Articolo 4

Per il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione si propone di organizzare viaggi, convegni culturali e di attuare ogni altra iniziativa ritenuta necessaria o utile al conseguimento delle proprie finalità, ivi comprese esemplificativamente l’istituzione di borse di studio, l’organizzazione di mostre e concerti, la pubblicazione di ricerche, atti e documenti, la partecipazione ad organismi pubblici e privati, aventi finalità similari.
Per il raggiungimento dei fini statutari l’Associazione può compiere operazioni mobiliari ed immobiliari, può attuare forme di collaborazione con altri organismi pubblici e privati, può stipulare convenzioni.
L’Associazione si associa all’”Isonzo Barati Kor” con sede in Gyor (Ungheria).

PATRIMONIO, RENDITE, ESERCIZI SOCIALI

Articolo 5

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni immobili e mobili a qualsiasi titolo acquisiti.
Le rendite dell’Associazione sono costituite dalle quote associative dei Soci, dai contributi straordinari dei Soci, di persone e di Enti, dai contributi volontari e dai redditi dei beni costituenti il proprio patrimonio nonché dai proventi delle pubblicazioni e in genere delle attività dell’Associazione, così come anche dai diritti e crediti che gli pervengano a qualsiasi titolo.
L’anno finanziario decorre dal 1° gennaio (primo gennaio) al 31 dicembre (trentuno dicembre).

SOCI

Articolo 6

Oltre ai Soci fondatori, possono essere Soci dell’Associazione persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, italiane e straniere, che ne condividono le finalità e a domanda vengono accettate con deliberazione del Consiglio Direttivo, da sottoporre a ratifica dell’Assemblea.

Articolo 7

La qualità di Socio si perde:
a) per dimissioni;
b) quando non venga corrisposto per due periodi successivi il canone annuale di associazione;
c) per decisione dell’assemblea ordinaria, in seguito a comprovata impossibilità di partecipare alla vita dell’Associazione o per atteggiamenti manifestamente contrastanti con lo spirito, le finalità e le idealità dell’Associazione o gravemente lesivi nei confronti della stessa.

ORGANI E AMMINISTRAZIONE

Articolo 8

Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEE

Articolo 9

Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, regolarmente convocate e costituite, rappresentano la totalità dei Soci e le loro deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti i Soci.

Articolo 10

L’Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio sociale preventivo e consuntivo;
b) nomina il Presidente;
c) nomina gli altri componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
d) nomina i Revisori dei Conti;
e) ammette i nuovi Soci;
f) fissa il canone associativo annuo;
g) stabilisce gli indirizzi dell’Associazione anche sulla base di progetti predisposti dal Consiglio Direttivo;
h) autorizza la eventuale costituzione di gruppi locali (sezioni periferiche-locali);
i) delibera sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria è convocata per l’approvazione del bilancio almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale ovvero – ove particolari condizioni lo richiedano – entro sei mesi.
L’Assemblea ordinaria viene inoltre convocata qualora il Consiglio Direttivo lo stabilisca o almeno un terzo dei Soci ne faccia richiesta scritta, contenente l’indicazione degli argomenti da trattare.

Articolo 11

L’Assemblea straordinaria delibera su:
a) modificazioni dello Statuto sociale;
b) scioglimento dell’Associazione, nomina e poteri dei liquidatori, destinazione del patrimonio.

Articolo 12

L’Assemblea è convocata mediante lettera spedita almeno dieci giorni prima di quello previsto per la riunione.
Oltre alla data, all’ora e al luogo della riunione, nell’avviso di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare.
Nell’avviso di convocazione deve essere indicata la data della seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima.

Articolo 13

Per la regolare costituzione dell’Assemblea ordinaria e per la validità delle deliberazioni sono necessari in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 14

Per la regolare costituzione dell’Assemblea straordinaria e per la validità delle sue deliberazioni sono necessari, fatta eccezione per quanto previsto dal successivo art. 31 in caso di scioglimento:
- in prima convocazione, la presenza e il voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci;
- in seconda convocazione, la presenza di almeno la metà dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 15

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento del canone associativo dell’anno in corso.
I Soci – persone fisiche non possono farsi rappresentare da altri in assemblea.
I Soci – persone giuridiche possono farsi rappresentare da altra persona fisica o giuridica.
La rappresentanza deve risultare da atto scritto, che deve essere conservato dall’Associazione.

Articolo 16

Le decisioni dell’Assemblea sono registrate su verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, all’uopo nominato dall’Assemblea.

Articolo 17

La nomina del Presidente e degli altri componenti il Consiglio Direttivo può avvenire separatamente per ciascun tipo di incarico:
- per acclamazione;
-mediante voto segreto, qualora anche uno solo dei Soci presenti in Assemblea lo chieda.
Se questo caso ricorre per l’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, ciascun elettore può votare per un numero massimo di candidati pari ai due terzi di quelli da eleggere, fermo restando che se questi sono due, ciascun elettore può indicare un solo nome.
A parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di altri componenti (fra quattro e otto) determinato di volta in volta dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni sociali ed i suoi componenti possono venire rieletti.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo è investito di ampi poteri circa l’attività dell’Associazione, essendo ad esso deferito tutto ciò che dal presente Statuto non sia espressamente riservato all’Assemblea.
In particolare spetta al Consiglio Direttivo:
a) redigere il progetto di bilancio consuntivo e la relazione generale sull’attività svolta dall’Associazione;
b) predisporre i piani di lavoro nonché i conti economici preventivi;
c) organizzare i convegni e le altre manifestazioni culturali e attuare le altre attività programmate in conformità degli indirizzi operativi fissati dall’Assemblea, stabilendo le modalità di esecuzione delle iniziative;
d) nominare un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere;
e) affidare incarichi particolari a propri componenti, a Soci e a collaboratori esterni, stabilendone le attribuzioni, i limiti, le condizioni;
f) determinare l’organico del personale dipendente;
g) istituire sedi secondarie, uffici di rappresentanza, recapiti.
Il Consiglio Direttivo può avvalersi della consulenza di esperti del mondo culturale italiano e straniero, anche attraverso la formazione di gruppi di lavoro e di comitati con specifico mandato e a tempo determinato.
Il Consiglio Direttivo indica altresì le persone cui è opportuno rivolgere l’invito ad aderire a comitati d’onore e di rappresentanza.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio è convocato dal Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo può altresì essere convocato su domanda sottoscritta da almeno tre componenti, contenente l’indicazione degli argomenti da trattare.

Articolo 21

Per la validità della costituzione del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo vengono invitati i Revisori dei Conti.

Articolo 22

I componenti del Consiglio Direttivo decadono dalla loro carica qualora risultino assenti senza valido motivo a tre riunioni consecutive dell’organo collegiale.
La decadenza è rilevata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 23

Qualora per dimissioni o per altra causa vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a surrogarli.
Se la cessazione riguarda il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, dopo la surroga di cui al capoverso precedente, il Consiglio Direttivo provvede ad attribuire nel proprio seno l’incarico vacante.
I componenti così nominati e le cariche così attribuite hanno validità fino alla successiva Assemblea.
Se viene meno la maggioranza dei componenti eletti dall’Assemblea, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e deve essere immediatamente convocata l’Assemblea a cura dei Revisori per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 24

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono trascritte su apposito verbale e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario della riunione.

PRESIDENTE

Articolo 25

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
Il Presidente ha altresì poteri di ordinaria amministrazione dell’Associazione con le seguenti esemplificazioni e limitazioni:
- convocare e presiedere l’Assemblea;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- sovraintendere all’attività operativa dell’Associazione, provvedere agli atti di ordinaria amministrazione, di gestione del personale dipendente e a tutti gli altri adempimenti connessi ai compiti che gli siano stati delegati dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- assumere il personale dipendente, nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo, determinarne la retribuzione, la qualifica, i compiti, sospenderlo e licenziarlo;
- compiere ogni e qualsiasi operazione bancaria, come ad esempio, aprire ed estinguere conti correnti, effettuare depositi e prelievi, firmare i relativi assegni, chiedere aperture di credito nei casi e nei limiti preventivamente deliberati dal Consiglio direttivo;
- esigere i crediti e qualunque somma dovuta all’Associazione, girare e riscuotere mandati e assegni e vaglia di qualsiasi specie, compresi quelli di qualsiasi amministrazione pubblica o privata, rilasciando le relative quietanze e liberazioni, con esonero delle amministrazioni da ogni responsabilità.

VICE PRESIDENTE

Articolo 26

In caso di assenza o d’impedimento del Presidente, i suoi poteri vengono esercitati dal Vice Presidente.
La firma del Vice Presidente fa piena prova presso terzi dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.

SEGRETARIO

Articolo 27

Il Segretario coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Presidente in ordine allo svolgimento delle attività dell’Associazione, adempie a quanto disposto dal Consiglio Direttivo tenendo i contatti con persone, istituzioni scientifiche, enti, istituti pubblici e privati nel quadro delle manifestazioni promosse dall’Associazione.

TESORIERE

Articolo 28

Il Tesoriere cura gli adempimenti contabili, sovraintende al buon andamento dell’attività amministrativa e alla conservazione del patrimonio, predispone il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli atti di riscossione e di pagamento.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 29

Il controllo amministrativo e contabile dell’Associazione è effetuato da un Collegio di Revisori dei Conti, composto da un Presidente, da due componenti effettivi e da due componenti supplenti, anche non Soci dell’Associazione.
Detto Collegio è eletto dall’Assemblea che elegge il Consiglio Direttivo e dura in carica un triennio.
L’elezione avviene mediante voto segreto.
Ogni elettore può votare per un numero massimo di due candidati.
Risultano eletti quali componenti effettivi i tre candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di voti, e quali componenti supplenti i due candidati classificatisi successivamente nella graduatoria dei voti ricevuti.
I componenti effettivi designano, nel loro seno, il Presidente del Collegio dei Revisori.
Il Collegio esamina e riferisce sul conto consuntivo e compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione dell’Associazione.

Articolo 30

In caso di cessazione dall’ufficio, per qualsiasi causa, di un Revisore effettivo, subentra uno supplente, secondo la graduatoria dei voti riportati.
I nuovi Revisori restano in carica fino alla prossima Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del Collegio.
I nuovi nominati scadono con quelli in carica.
Se con i Revisori supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata l’Assemblea perché provveda all’integrazione del Collegio medesimo.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Articolo 32

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa richiamo alle norme di legge vigenti in materia.

In Gorizia, 12 marzo 1992.